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ORDINANZA per PULIZIA TERRENI, CORTILI E GIARDINI DA STOPPIE, ERBACCE E STERPAGLIE, PER MOTIVI DI INCOLUMITA’ PUBBLICA E SICUREZZA URBANA NONCHE’ DI IGIENE E SANITA

ORDINANZA per PULIZIA TERRENI, CORTILI E GIARDINI DA STOPPIE, ERBACCE E STERPAGLIE, PER MOTIVI DI INCOLUMITA’ PUBBLICA E SICUREZZA URBANA NONCHE’ DI IGIENE E SANITA

Data :

10 giugno 2026

Categorie:
Ambiente
Argomenti:
Igiene pubblica
Municipium

Descrizione

IL SINDACO
Considerato che la presenza all’interno del centro abitato e nelle sue immediate vicinanze, di terreni di proprietà privata ed aree non edificate ricoperte di stoppie, fieno, erbacce ,sterpaglie, rovi e materiale secco di qualsiasi natura possono causare pericolo di ordine igienico sanitario, dato che favoriscono il proliferare di mosche, zanzare, zecche e insetti di ogni genere e, soprattutto, grave pericolo di incolumità e sicurezza urbana in quanto possono costituire causa di facile incendio, in considerazione dell’avvicinarsi del periodo estivo;
RITENUTO, pertanto, di dover ordinare un’accurata pulizia dei terreni privati, nelle zone sopra indicate;
VISTO il D.L. 267/200 e ss.ii.mm;
Vista la legge 689/1981
ORDINA
1.
Per consentire le azioni di tutela della salute pubblica e per prevenire l’innesco di incendi derivanti dalla presenza di materiale secco e di rifiuti, di erbe spontanee, fieno e rovi su terreni ed aree private costituenti le condizioni ideali per il proliferare di insetti quali: zecche, zanzare e altri parassiti nocivi all’uomo, entro il 30 giugno 2026:
-
I proprietari, affittuari o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, giardini e simili siti all’interno del Comune di LOCULI devono provvedere ad una radicale pulizia, in particolare rimuovendo le stoppi, erbacce, sterpaglie, rovi, fieno, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili;
2.
I proprietari, affittuari o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, giardini e simili, di provvedere ad una radicale potatura di siepi, rampicanti, rami d’albero e simili che fuoriescano sulle pubbliche vie, piazze e giardini.
L’Ufficio tecnico comunale è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza relativamente alle aree e agli spazi di proprietà comunale.
AVVERTE
3.
Che ai contravventi della presente ordinanza verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €.50,00 ad un massimo di €.500,00;
DEMANDA
A tutte le Forze dell’ordine di vigilare sull’osservanza della presente ordinanza.
AVVERTE
Avverso il presente atto si può proporre ricorso con le seguenti modalità:

Ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari nel termine di 60 giorni dalla ricezione dell’atto notificato.

Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dell’atto notificato.
DISPONE CHE
La presente ordinanza sia resa immediatamente esecutiva a partire dalla data di pubblicazione all’albo pretorio e nel sito internet del Comune.
IL SINDACO
Avv

Ultimo aggiornamento: 10 giugno 2026, 12:43

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